ALESSANDRO ORATI | CONSULENTE DEL LAVORO | ROMA

Autoliquidazione 2023/2024: istruzioni operative dall’INAIL

L’INAIL rende note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024, riepilogando le scadenze e le modalità di adempimento per i datori di lavoro e ricordando anche quali sono le riduzioni contributive attualmente previste (INAIL, nota 27 dicembre 2023, n. 13439).

Arrivano dall’INAIL le indicazioni per l’autoliquidazione relativa all’anno 2023/2024.

 

Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

 

Innanzitutto si ricorda che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 è fissato al 29 febbraio 2024, mentre resta fermo al 16 febbraio 2024 quello per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.

 

Infatti, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi calcolati al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF. Chi sceglie questa modalità di pagamento deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.  

 

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

 

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, servizio tramite il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro presumano di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024), gli stessi devono inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2024, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.

 

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2023, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

 

Le date a partire dalle quali saranno disponibili sul sito istituzionale i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 sono le seguenti:

 

– Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;

– Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;

– Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

– AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;

– Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;

– Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

 

Riduzioni del premio assicurativo

 

Nella nota in oggetto l’INAIL riepiloga poi quali sono le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024 e attualmente vigenti.

 

In particolare, si tratta di:

 

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);

5.Riduzione per le imprese artigiane (PAT);

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT);

7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);

9. Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8 -11 (PAT).

 

 

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Lo Studio Orati è attivo da circa 30 anni. Il titolare dello studio, Rag. Alessandro Orati è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e svolge la professione di consulente del lavoro

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